STATUTO POLISPORTIVA BIBBIANESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
1) DENOMINAZIONE E SEDE: E’ costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica sotto la denominazione “POLISPORTIVA BIBBIANESE Associazione Sportiva Dilettantistica”, con sede in Bibbiano (Reggio Emilia), in via Fratelli Corradini n. 62/b. I colori sociali sono: il bianco, il rosso e l’azzurro.
2) DEMOCRATICITA’, RICONOSCIMENTO ED AFFILIAZIONE: L’Associazione si ispira al principio di democrazia interna.
L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
Si affilierà a Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, prime fra tutte la CSI (Centro Sportivo Italiano) e/o altre federazioni competenti e a quegli Enti Sportivi Nazionali e Regionali che siano più confacenti alle proprie finalità ed attività. Si impegna a chiedere agli enti competenti e secondo le modalità previste dal CONI il riconoscimento ai fini sportivi e l’affiliazione, se ed in quanto obbligatorie.
3) SCOPO ED OGGETTO SOCIALE: L’Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. Lo scopo sociale che si propone è quello della diffusione, svolgimento ed organizzazione dello sport, in particolare della pallavolo, della pallacanestro, della ginnastica artistica, ritmica, ed in generale di attività sportive dilettantistiche, inclusa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. L’oggetto sociale consiste nello svolgimento dell’attività sportiva ed in generale di quella sportiva dilettantistica e la relativa attività didattica, sia direttamente sia tramite convenzioni o accordi con altre associazioni o enti. L’Associazione potrà compiere, per il miglior raggiungimento dei propri scopi sociali, qualsiasi attività idonea a diffondere, sviluppare, promuovere la conoscenza e la pratica dell’attività sportiva; a titolo di esempio, potrà quindi svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive, pubblicazione di giornali periodici o gestione di reti Internet, partecipare a campionati, tornei e manifestazioni sia nazionali sia internazionali e stipulare accordi per lo sfruttamento della propria immagine. Nella propria sede, ovvero anche altrove ma in via occasionale e temporanea, potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa l’eventuale gestione di un posto di ristoro. Altre attività qui non previste potranno essere svolte solo se occasionali, accessorie e strumentali al raggiungimento dello scopo sportivo. L’associazione si costituisce con l’intento di avvalersi prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, con la possibilità, in caso di particolare necessità ovvero per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.
4) DURATA: La durata dell’Associazione è fissata sino al 30 (trenta) giugno 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea degli Associati.
5) FONDO COMUNE E PATRIMONIO: Il fondo comune dell’Associazione è costituito dai versamenti operati dagli associati. Il fondo comune potrà variare, in conseguenza dell’ingresso in Associazione di nuovi soggetti, dell’aumento della propria quota da parte di vecchi associati, di investimenti, operazioni od attività svolte dall’associazione, dei risultati economici degli esercizi sociali, di lasciti, erogazioni liberali, contributi, offerte di pubblici e privati, eventualmente sollecitati da campagne di raccolta fondi, sensibilizzazione o promozione dell’immagine e dell’attività dell’associazione presso il pubblico.
ASSOCIATI: Gli associati si dividono in:
a) Associati ordinari i soggetti che hanno, previa sottoscrizione delle prime quote, fondato l’Associazione Sportiva POLISPORTIVA BIBBIANESE oppure che hanno sottoscritto successivamente quote dell’Associazione stessa in misura pari alla quota stabilita dal consiglio direttivo;
b) Associati sostenitori i soggetti che annualmente devolvono a fondo perduto all’Associazione una quota superiore a quella minima stabilita dal consiglio direttivo.
c) Associati benemeriti coloro i quali vengano designati come tali dall’Assemblea previa proposta del Consiglio Direttivo, in virtù di particolari loro benemerenze, di attività svolte a favore dell’associazione o del loro ruolo istituzionale all’interno delle comunità e località nei quali l’associazione si trova ad operare.
Associati ordinari e sostenitori hanno pari diritti e doveri, e si differenziano unicamente per la misura della quota versata. Gli associati benemeriti, in quanto esclusi dalle quote associative iniziali ed annuali, non potranno assumere cariche istituzionali diverse da quelle meramente onorarie. Il domicilio degli associati, per i rapporti fra loro e l’associazione, è l’ultimo comunicato all’associazione; ogni associato dovrà pertanto farsi parte diligente nel comunicare tempestivamente all’associazione ogni variazione del proprio indirizzo. Coloro che intendono diventare associati dovranno redigere domanda su apposito modulo, accettando incondizionatamente il presente statuto ed accettando che l’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva siano presupposti essenziali per rivestire la qualifica di associato. Il consiglio direttivo dovrà esprimersi in merito all’accoglimento della domanda entro 60 giorni, comunicando per iscritto all’associato un’eventuale rifiuto, che sarà considerato giustificato ogni volta ricorrano nei confronti del richiedente le stesse situazioni previste per il caso di esclusione di cui infra. Per i minorenni, la domanda di associazione è compilata con i dati dell’associato ma deve essere sottoscritta anche da chi eserciti la potestà a titolo di conferma dell’impegno al versamento della quota associativa. I soci minorenni non hanno il diritto al voto né all’eleggibilità alle cariche sociali. Non può essere in alcun caso stabilita una partecipazione a carattere temporaneo alla vita associativa. La qualifica di associato si acquista con l’annotazione nel libro degli associati a seguito di delibera favorevole del consiglio direttivo e di versamento della quota associativa; tramite regolamento interno o delibera del consiglio direttivo può essere stabilita la possibilità di accesso, in tutto o in parte, ai servizi dell’associazione già prima della delibera favorevole del consiglio direttivo, purchè sia stata sottoscritta la domanda di associazione e versata la quota associativa.
L’ipotesi di decadenza si verifica per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione ed è constatata con delibera del consiglio direttivo alla prima riunione successiva al fatto che l’ha provocata o a quando tale fatto è stato portato a conoscenza dell’associazione.
Potrà essere pronunciata dal consiglio direttivo delibera di esclusione dell’associato:
I. per morosità, come previsto dall’art. 8;
II. per condotta disdicevole;
III. comportamento contrario allo statuto, al regolamento o alle delibere adottate dall’associazione o dagli enti sportivi cui essa fa riferimento;
IV. svolgimento di attività contrarie agli interessi dell’associazione;
V. comportamento che arrechi gravi danni all’immagine o al patrimonio dell’associazione ovvero sia idoneo a provocarli;
VI. in tutti quei casi in cui il comportamento tenuto dall’associato all’interno o all’esterno dell’associazione sia giudicato non coerente con lo spirito associativo, altruista e volontaristico che permea l’associazione. Tale delibera dovrà essere comunicata per iscritto all’associato; la comunicazione potrà essere sostituita dall’affissione alla bacheca sociale nei casi di morosità e tutte quelle volte in cui, per l’eccessiva onerosità o difficoltà dell’operazione, il recapito diretto non sia perseguibile. Le dimissioni volontarie dell’associato – da presentarsi per iscritto – così come la sua morte comportano la cessazione del rapporto associativo dalla data rispettivamente della comunicazione o dell’evento, e sono accertate dal consiglio direttivo alla prima riunione utile. Restano altresì salvi i diritti del socio alla restituzione di somme eventualmente concesse all’associazione a titolo di mutuo, anche gratuito, ovvero al rimborso di spese sostenute per conto dell’associazione, se ed in quanto documentate, autorizzate ed inerenti. All’Associazione possono partecipare, in veste di Associati, sia ordinari che sostenitori:
I. associazioni e circoli aventi finalità e scopi non in contrasto con quelli dell’associazione;
II. enti pubblici e privati aventi finalità sportive nonché scopi sociali ed umanitari.
Eventuali ricorsi in merito all’accoglimento della domanda associativa, alle delibere di esclusione o decadenza od altre questioni afferenti saranno trattate secondo le modalità di cui all’art. 23 del presente statuto. Le quote associative ordinarie sono dovute per tutto l’anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno in corso.
6) RISORSE DELL’ASSOCIAZIONE: Per il conseguimento degli scopi sociali, l’Associazione si avvarrà:
– delle infrastrutture sportive di cui acquisterà la disponibilità;
– dei contributi degli Associati determinati annualmente dal Consiglio Direttivo;
– di eventuali contributi di enti pubblici;
– di sponsorizzazioni e/o di contributi di soggetti privati;
– di elargizioni di Associati e terzi;
– di donazioni, eredità e legati.
7) QUOTE ASSOCIATIVE: Le quote associative non sono trasferibili. Esse non sono rivalutabili. I pagamenti dei contributi, richiesti agli Associati ordinari, verranno eseguiti secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. In caso di inosservanza di tali modalità, il Consiglio investirà della questione, mediante apposito rapporto, l’Assemblea, che delibererà l’esclusione dell’Associato ordinario inadempiente, costituendo tale violazione giusta causa e grave motivo, legittimanti l’esclusione. L’Associato escluso potrà ricorrere, contro la delibera di esclusione, secondo le modalità di cui all’art.23 del presente Statuto
8) ORGANI SOCIALI: L’associazione ha modalità organizzative rispettose del principio di democraticità interna ed è strutturata nei seguenti organi statutari:
a- l’Assemblea degli Associati;
b- il Presidente;
c- il Segretario;
d- il Consiglio Direttivo;
e- i Revisori dei Conti se ne sia deliberata l’istituzione dall’Assemblea, dietro richiesta formale di almeno 1/5 degli associati ovvero dietro proposta del Consiglio Direttivo.
Può essere eletto dall’Assemblea, anche su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario, il quale si sia personalmente distinto nell’impegno svolto a favore dell’Associazione o la cui nomina sia comunque di lustro o di rilevante beneficio all’associazione. Il Presidente Onorario assume, al momento dell’accettazione della carica e qualora non sia già associato, la qualifica di Associato Benemerito dell’Associazione. Le sue funzioni istituzionali sono limitate ad un ruolo di rappresentanza ad immagine dell’Associazione, non potendo egli assumere alcuna obbligazione per conto dell’Associazione (salvo delega specifica per singole fattispecie da parte del Consiglio Direttivo) né essere chiamato a rispondere, direttamente od indirettamente, per fatti od omissioni proprie del Consiglio Direttivo o di singoli consiglieri. Il Presidente Onorario ha diritto ad intervenire a tutte le delibere del Consiglio Direttivo e a tutte le Assemblee; il suo diritto di voto è limitato a queste ultime.
9) ASSEMBLEA: L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli Associati e le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno, entro e non oltre il 31 (trentuno) ottobre, per l’approvazione del rendiconto annuale, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno oppure entro 15 (quindici) giorni da quando almeno un terzo degli associati o due consiglieri ne facciano richiesta. L’assemblea in seduta ordinaria è competente a deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo, alla nomina delle cariche sociali, all’approvazione dell’eventuale regolamento interno, ed alle altre materie sottoposte alla sua attenzione dal consiglio direttivo. Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.
10) CONVOCAZIONE e RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA: L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, con lettera, spedita o consegnata a mano agli Associati almeno 30 giorni prima dell’adunanza e nel domicilio risultante dal libro degli Associati. A discrezione del consiglio direttivo, la consegna o spedizione può essere sostituita od affiancata dalla affissione alla bacheca sociale dell’avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell’assemblea, se ritenuta modalità efficace di comunicazione agli associati. Nella lettera, devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando siano presenti, in proprio o per delega, tutti gli Associati ordinari, siano intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti, qualora ne sia deliberata l’istituzione come indicato nell’art.8. L’Associato, che ha diritto di intervenire all’Assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da un terzo ovvero altro Associato, purchè non sia membro del consiglio direttivo. Ogni delegato potrà detenere un numero non superiore a 5 (cinque) deleghe.
11) DIRITTO DI VOTO E MAGGIORANZE: Ogni associato ha diritto ad un voto qualunque sia l’ammontare della quota dal medesimo posseduta e la categoria di associato cui appartiene, con la sola eccezione degli associati benemeriti, e purchè in regola con il versamento della quota associativa.
Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli Associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero di persone presenti. Sia in prima sia in seconda convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia, per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto, nonché per deliberare l’eventuale trasformazione dell’Associazione in società di capitali, occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati con diritto di voto. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati ordinari. Il voto è normalmente espresso per scrutinio segreto; su decisione del presidente o su richiesta di almeno un quinto degli associati la votazione può avvenire per alzata di mano, con l’assistenza di due scrutatori scelti dal presidente fra i presenti.
12) FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legalmente intervenute all’Assemblea, designata dalla maggioranza dei presenti. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Nel caso in cui l’associazione intendesse chiedere il riconoscimento della personalità giuridica, l’assemblea si costituirà e delibererà nelle forme dell’atto pubblico ovvero osservando le formalità previste dalla normativa pro-tempore vigente quanto a forme e modi per raggiungere tale scopo.
13) CONSIGLIO DIRETTIVO L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri nominati dall’Assemblea degli Associati, ad eccezione dei componenti il primo Consiglio Direttivo, nominati dagli Associati Fondatori. I consiglieri durano in carica per due anni, con espressa previsione che:
I. nel caso la federazione/l’ente di promozione sportiva competente disponga una durata diversa delle cariche sociali, rendendola obbligatoria, questa clausola statutaria si intenderà automaticamente sostituita in tal senso;
II. in ogni caso, i consiglieri scaduti rimarranno in carica a tutti gli effetti sino alla data dell’assemblea che dovrà approvare il bilancio consuntivo e provvedere al rinnovo cariche;
III. al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati;
IV. il venir meno di un consigliere comporta l’integrazione del consiglio direttivo con la chiamata del primo dei non eletti;
V. Il venir meno di più di un consigliere o l’impossibilità di procedere ad integrazione ai sensi del par. IV comporta l’obbligo per i consiglieri rimasti in carica di convocare l’assemblea per l’elezione dei consiglieri vacanti entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione del/dei consigliere/i. I consiglieri neo eletti termineranno il proprio mandato alla stessa scadenza di quelli preesistenti-
I Consiglieri saranno scelti tra gli Associati ordinari o sostenitori. Qualora l’Associato sia una persona giuridica, questa potrà designare suoi rappresentanti, anche non Associati, tra i candidati alla nomina a consigliere. Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, decade dall’ufficio e sarà sostituito dai consiglieri rimasti in carica. Qualora l’Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio Direttivo nominerà fra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente e – se ritenuto utile o se reso obbligatorio da regolamenti di federazione – un Segretario. Al presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione; al vice presidente, il compito di sostituirlo in tutti i casi di sua assenza o di suo impedimento; al segretario, le funzioni che vorrà assegnare il consiglio direttivo ovvero la regolamentazione vigente.
14) CONVOCAZIONI E FUNZIONAMENTO Le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno due Consiglieri. Esse saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato dall’avviso di convocazione. Detto avviso dovrà essere inviato o consegnato a mano per lettera, almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso d’urgenza, per telegramma o telefonicamente, con un preavviso di almeno ventiquattro ore. Sarà, tuttavia, validamente riunito il Consiglio, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica.
15) DELIBERAZIONI Il Consiglio sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
16) COMPETENZE E POTERI Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società compatibilmente con le disposizioni vigenti; in particolare, è competente a deliberare in merito a ammissione, esclusione e recesso degli associati, a fissare le quote associative di adesione, annuali e straordinarie, a decidere gli investimenti ed i disinvestimenti, ivi inclusi l’acquisizione e la dismissione di beni mobili registrati. Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni al Presidente o al Vice Presidente. Inoltre, può nominare procuratori dell’Associazione propri membri, o terzi, per la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente assunte. Il bilancio consuntivo, l’eventuale bilancio preventivo e la programmazione dell’attività sociale sono predisposti dal consiglio direttivo e sottoposti all’approvazione dell’assemblea.
17) RAPPRESENTANZA La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, al Vice Presidente. Il potere di rappresentare l’Associazione in giudizio spetta al Presidente, o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, al Vice Presidente. Il Presidente potrà, altresì, nominare avvocati e procuratori alle liti.
18) REVISORI DEI CONTI Nel caso ne venga fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) degli aventi diritto al voto, ovvero qualora ne sia ravvisata l’utilità dal Consiglio Direttivo, l’Assemblea degli Associati può deliberare in seduta ordinaria l’istituzione dell’organo dei Revisori dei Conti, del quale saranno chiamati a far parte 3 (tre) membri i cui nominativi siano indicati per votazione segreta dall’Assemblea, eventualmente dietro proposta del Consiglio Direttivo. I primi tre nominativi per quantità di preferenze verranno chiamati ad accettare quali membri effettivi; in caso di rinuncia da parte loro si chiameranno i successivi in ordine di preferenze ricevute. Non si farà luogo a nomina di membri supplenti, dovendo a ciò sopperire – nell’eventualità – i revisori restanti ovvero nuovamente l’assemblea nel caso venga meno la maggioranza dei revisori indicati dall’assemblea ai sensi del comma precedente. E’ ammessa la nomina di revisori esterni all’associazione.
19) REQUISITI PER LE CARICHE SOCIALI Per poter ricoprire cariche sociali, sono necessari i seguenti requisiti:
a) aver compiuto la maggiore età;
b) non aver riportato condanne per delitti dolosi passate in giudicato;
c) non essere stati assoggettati da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della CSI o di altra Federazione Sportiva Nazionale, a squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a tre mesi (con provvedimento disciplinare definitivo);
d) essere in possesso di almeno una quota sociale, ad eccezione di quanto previsto all’art.15 e dall’art.21
a) Nel caso di Associato – persona giuridica, i requisiti, di cui ai punti a, b, c, debbono essere posseduti dalla persona fisica che, dietro indicazione dell’Associato stesso, venga eletta alla carica sociale. Qualora si verificassero casi d’incompatibilità, l’interessato deve optare, entro trenta giorni, per una delle cariche cui sia stato eletto. In caso di mancata opzione nel termine stabilito, egli decade d’ufficio dalla carica più recente. Le cariche rimaste vacanti, a seguito d’opzione o di mancata opzione, sono ricoperte da soggetti nominati in sede di Assemblea.
20) ESERCIZIO SOCIALE L’esercizio sociale inizia il 1’ gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo compilerà il bilancio ai sensi di legge da approvare secondo quanto indicato al punto 9.
21) DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO E ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO: L’Associazione opera senza scopo di lucro, gli eventuali utili di bilancio dovranno essere interamente reinvestiti nell’Associazione, per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art.3.E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in forme indirette, i proventi delle attività, nonché fondi, riserve o fondo comune durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge. Potrà quindi esserne deciso l’accantonamento a fondo di riserva, il riporto all’anno successivo a copertura di future perdite o spese di gestione, l’utilizzo per investimenti o acquisto di altri beni o servizi a favore dell’associazione.
22) CLAUSOLA COMPROMISSORIA: Qualunque controversia insorta fra associati, associazione, consiglio direttivo, liquidatori, i membri degli organi associativi in dipendenza di affari sociali, dell’interpretazione e/o esecuzione del presente statuto saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza ovvero, nei casi in cui non sia possibile ricondursi ad un’unica Federazione competente sulla singola questione, secondo le regole previste dal CONI. Nel caso di norme o disposizioni sopravvenute che prevedano il ricorso agli strumenti della giustizia ordinaria, si intenderà la presente clausola arbitrale quale via obbligatoria di primo grado, con obbligo per il collegio arbitrale di attenersi alle procedure giudicanti previste dal CONI o – se in contrasto con la normativa vigente – alle regole dell’arbitrato rituale. La clausola compromissoria dovrà essere trascritta e richiamata espressamente sulla scheda di adesione di ogni associato ed approvata espressamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341 C.C..
23) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE In caso di liquidazione o di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà i liquidatori, determinandone i poteri e la eventuale remunerazione, sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia di Associazioni. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione sportiva dilettantistica od ente con finalità sportive, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e nel rispetto delle procedure da questa previste. La scelta di tale destinazione compete all’Assemblea degli Associati con le stesse maggioranze previste per la procedura straordinaria.
24) CLAUSOLA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto con esso compatibili, le disposizioni:
1) del codice civile, in particolare dagli articoli compresi tra il 14 ed il 42;
2) dello Statuto e dei Regolamenti del CSI, riguardanti le associazioni affiliate.
3) del Decreto Legislativo 4.12.1997 n.ro 460.
F.to Selmi Silvio
F.to Bronzoni Remo
F.to Fantanesi Ivan
F.to Pedrazzi Renzo
F.to Danila Cagni
F.to Ferretti Remo
F.to Elena Covri Notaio